(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo venga chiesto originariamente (nella specie: nel ricorso introduttivo e nelle conclusioni di primo grado) sulla base dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970 e successivamente (nella specie: in sede di appello) sulla base della disciplina di diritto comune di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c., non si verifica alcun mutamento della causa petendi in quanto la ragione del domandare il bene della vita – ossia il risarcimento – si fonda in entrambi i casi sulla illegittimità del licenziamento (non essendo dubbio che ogni atto di recesso di cui venga riconosciuta l'antigiuridicità configuri inadempimento cui è da ricollegare il diritto al risarcimento dei danni) ancorché, cambiando il regime di tutela, il risarcimento si configuri in modo diverso.