(massima n. 1)
Siccome l'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, la relativa manifestazione di volontą oltre ad essere inequivoca deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale. (La S.C. ha cosģ cassato la sentenza che aveva ritenuto di poter attribuire valore d'acquiescenza non alle dichiarazioni direttamente espresse dal rappresentante di una societą, bensģ alle affermazioni del difensore di questa, contenute in una lettera inviata al difensore di controparte).