(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice adito nega la sospensione del procedimento, richiesta per eccepita pendenza dinanzi ad un giudice straniero della medesima causa (cosiddetta litispendenza internazionale), ai sensi dell'art. 7, L. 31 maggio 1995, n. 218, non è impugnabile con istanza di regolamento di competenza, per le medesime ragioni per le quali non è ammissibile l'impugnazione avverso il diniego di sospensione della causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e cioè perché l'art. 42 c.p.c. non consente un'interpretazione estensiva, né analogica, essendo norma eccezionale, e perché soltanto il provvedimento che sospende il processo, incidendo sul diritto delle parti alla decisione, giustifica la deroga al principio della non impugnabilità dei provvedimenti ordinatori, separatamente ed anticipatamente dalla sentenza, con l'ulteriore conseguenza che invece il provvedimento che nega la sospensione del processo non viola gli artt. 3 e 24 Cost.