(massima n. 1)
In difetto di una valutazione legale tipica della gravitą dell'inadempimento, la violazione del divieto pattizio di sublocazione di cui all'art. 1954, comma primo, c.c. o di cessione in uso dell'immobile locato ad uso non abitativo in tanto consente la pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1452 c.c. in quanto l'inadempimento integrato dalla violazione del patto non abbia, secondo quanto richiesto dalla norma di generale applicazione posta dall'art. 1455 c.c., scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, da apprezzarsi dal giudice in base alle circostanze del caso.