(massima n. 1)
Anche dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado qualora non sia esclusivamente in discussione la questione riguardante l'assoggettamento o meno di una controversia al rito del lavoro (per la quale la soppressione dell'ufficio del pretore ha determinato l'inammissibilità del regolamento di competenza), ma si ponga altresì un problema di individuazione del giudice territorialmente competente, il regolamento di competenza è ammissibile e la Corte di cassazione deve pronunziarsi su entrambe le questioni – del rito da applicare e di competenza per territorio del giudice adito – che si pongono in stretta connessione l'una con l'altra.