(massima n. 1)
La notificazione del ricorso per cassazione fatta al professionista che, avendo rappresentato la parte in primo grado, ha cessato di rappresentarla, ma ha tuttavia continuato a difenderla anche in appello, è viziata da nullità sanabile, poiché c'è un collegamento tra professionista, parte e affare che giustifica la valutazione per cui, in casi di questo tipo, la parte è normalmente messa a conoscenza dell'impugnazione rivolta contro di lei. (Nel caso di specie la S.C. non ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso, avendo la notificazione del controricorso determinato la sanatoria della nullità).