(massima n. 1)
In ipotesi di cassazione di una sentenza ivi compresa dunque la statuizione sulle spese con rinvio, il giudice di questa successiva fase del processo deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza, da rapportare unitariamente all'esito finale della causa.