(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il collegio – nel giudizio di appello – dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., e, pertanto, non è soggetto a reclamo al collegio, ma a ricorso per cassazione della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione. Tale mezzo di impugnazione può anche essere utilizzato – in alternativa alla proposizione di una autonoma azione di accertamento del vizio o di una eccezione ad hoc in sede esecutiva – per far valere il vizio di nullità – inesistenza del provvedimento, derivante dalla sua sottoscrizione da parte del solo presidente del collegio in assenza di elementi che ne facciano ritenere la congiunta qualità di relatore o estensore, purché nel rispetto delle relative regole di ammissibilità, ivi comprese quelle relative alla tempestività del ricorso. (Nel caso di specie – relativo ad un giudizio pendente alla data del 30 aprile 1995 – la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di ricorso proposto fuori termine avverso un'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo firmata dal solo presidente, non cumulante in sé anche la qualità di relatore o estensore del provvedimento).