(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. Né la disposizione citata, così letteralmente interpretata, viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, proprio perché è regola generale dell'ordinamento, basata sul principio di certezza giuridica, che una volta che siano stati percorsi tutti i gradi e le fasi del processo, nei quali sono stati esaminati i fatti dedotti dalle parti e le ragioni poste a fondamento, e una volta, quindi, che siano stati esperiti tutti i possibili rimedi apprestati dalla legge, la decisione finale emessa in sede di legittimità è destinata a passare in giudicato, in senso sia formale che sostanziale, senza possibilità – a parte i casi eccezionali previsti dagli artt. 395 e 404 c.p.c. – che la stessa sia rimessa in discussione.