(massima n. 1)
Non è valida la procura a proporre appello rilasciata al difensore non in calce all'atto di impugnazione, bensì in calce al precetto pedissequo alla sentenza impugnata, atteso che, pur rientrando il precetto tra gli atti in calce ai quali, a norma dell'art. 83 c.p.c., può essere posta procura, la previsione deve intendersi riferita al processo esecutivo e non a quello di cognizione.