(massima n. 1)
I limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum, prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni conoscibili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità. Pertanto deve escludersi che il giudice di rinvio possa sindacare la sentenza della Corte, colà ove (eventualmente incorrendo nella violazione degli artt. 102, 331 e 382 c.p.c.) abbia disposto il rinvio della causa al giudice di secondo grado, anziché a quello di primo.