(massima n. 2)
L'autentica della procura speciale ad litem in margine a controricorso per cassazione da parte di un avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte, pur se il controricorso medesimo sia firmato anche da altro avvocato, questo sì iscritto nell'albo speciale, e indicato come codifensore in procura, non è prevista a pena di nullità, ma, al pari della mancata autenticazione, costituisce mera irregolarità, inidonea a incidere sui requisiti indispensabili per lo scopo dell'atto, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura.