(massima n. 1)
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di un giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 c.p.p., comporta che il giudice civile possa accertare incidenter tantum l'esistenza del reato, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale. (Fattispecie relativa ad un giudizio civile in materia di risarcimento dei danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro preceduto da una sentenza penale cosiddetta di patteggiamento).