(massima n. 1)
Conseguenza della morte di una parte necessaria del processo nei cui confronti debba essere integrato il contraddittorio č che l'atto va notificato ai suoi eredi; né l'evento determina l'interruzione del termine all'uopo fissato dal giudice, salvo il caso in cui si deduca e dimostri che quel decesso č sopravvenuto in pendenza di tale termine.