(massima n. 1)
L'art. 330 c.p.c. (prevedente che l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio) si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione e non ostando a tale applicazione la circostanza che il rimedio ex art. 391 bis c.p.c. non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza di merito, in quanto la disposizione di cui all'art. 330, comma primo cit. regola anche le ipotesi di revocazione cosiddetta straordinaria (proponibile cioè anche dopo la formazione del giudicato), mentre la disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo (secondo cui, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente) trova la sua ratio non nel decorso del termine annuale per l'impugnazione e, quindi, nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, bensì nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra la parte e il difensore.