(massima n. 1)
L'opposizione di terzo revocatoria, quand'anche sia proposta avverso una sentenza in materia di lavoro, avendo ad oggetto non il riesame della fondatezza della medesima ma l'accertamento se questa sia stata frutto di dolo o concussione in danno dell'opponente, non rientra tra i procedimenti per i quali l'articolo 3 della legge n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilitą della sospensione feriale dei termini.