(massima n. 1)
Ove la notificazione dell'atto venga effettuata nell'abitazione del destinatario, mediante consegna di copia a persona qualificatasi moglie di quest'ultimo, e non venga specificamente contestata né l'esistenza del vincolo coniugale con persona avente quel cognome né la veridicità della dichiarazione al riguardo resa dalla consegnataria all'ufficiale giudiziario, l'erronea indicazione nella relazione di cui all'art. 148 c.p.c. di un prenome non corrispondente a quello anagrafico della consegnataria non incide sulla validità della notifica; essendo infatti identificabile la persona della consegnataria attraverso l'indicazione del vincolo coniugale e del cognome della stessa, è da escludersi alcuna incertezza circa la persona di famiglia ricevente la copia.