(massima n. 1)
Il principio dell'unicitą del processo di impugnazione contro la stessa sentenza comporta che, una volta notificata la prima impugnazione, tutte le altre parti che intendano impugnare (ancorché contro parti diverse dal primo impugnate o relativamente a capi della sentenza non investiti dalla prima impugnazione) debbono farlo secondo le disposizioni e nei termini previsti per le impugnazioni incidentali; ne consegue che ogni impugnazione successiva alla prima, tanto se intempestiva con riferimento ai termini annuale e abbreviato, tanto se tardiva nel senso di cui all'art. 134 c.p.c., deve rispettare i termini previsti, per l'appello e il ricorso per cassazione incidentali, dagli artt. 343 e 371 c.p.c., onde va dichiarata l'ammissibilitą delle impugnazioni successive alla prima che, pur non rispettose dei termini annuali o abbreviato, intervengano nei termini previsti dai citati artt. 343 e 371, mentre va dichiarata l'inammissibilitą delle impugnazioni che non rispettino tali ultimi termini, pur configurandosi come tempestive con riferimento agli artt. 325 e 327 c.p.c.