(massima n. 1)
Il conflitto reale positivo di giurisdizione, denunciabile in ogni tempo con ricorso per cassazione a norma dell'art. 362, comma secondo, n. 1, c.p.c., si verifica quando due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia affermativa della propria giurisdizione (ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione) su due cause che, pur non presentando assoluta identitā di petitum, ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione. In tal caso spetta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione individuare il giudice investito della giurisdizione ed annullare, conseguentemente, la decisione emessa dal giudice che ne č privo (sulla base di questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da alcuni controllori di una casa da gioco, i quali erano stati condannati dalla Corte dei conti a risarcire il danno arrecato alla Regione, titolare dell'autorizzazione a gestire la casa, mentre s'erano visti riconoscere dal giudice penale l'attenuante per l'avvenuto risarcimento del danno. In particolare, le Sezioni Unite della S.C. hanno ritenuto che la decisione del giudice penale non era idonea ad incidere, escludendola, sulla giurisdizione della Corte dei conti, intesa come astratta potestā di provvedere sulla domanda diretta a far valere la responsabilitā amministrativa dei controllori di gioco).