(massima n. 2)
L'autoritą di giudicato di una sentenza pronunciata in tema di giurisdizione (sia sulla sola giurisdizione, se proveniente dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sia insieme con una decisione sul merito, se emanata da qualsiasi altro giudice) opera anche con riferimento ai mutamenti normativi sopravvenuti (giusta quanto disposto dall'art. 5, nuovo testo, c.p.c.), con la conseguenza che le sentenze della Corte di Cassazione dichiarative della giurisdizione - e pronunciate nell'esplicazione della sua funzione di organo regolatore dotato del potere di emanare pronunce dotate di efficacia esterna - esplicano i loro effetti sul rapporto giuridico dedotto in giudizio con riferimento a tutte le controversie, anche future, destinate ad insorgere tra le medesime parti, senza che spieghi influenza l'eventuale sopravvenienza di norme determinative di un nuovo e diverso criterio di giurisdizione rispetto a quello operante per il passato. Le sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che statuiscono sulla giurisdizione senza decidere il merito quand'anche emesse in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno efficacia cosiddetta "panprocessuale". Esse statuiscono dunque sulla giurisdizione in via definitiva, in qualunque futura controversia sorta fra le medesime parti relativamente al medesimo rapporto giuridico.