(massima n. 1)
Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario non costituendo un'eccezione in senso proprio può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità. Tuttavia in quest'ultimo caso, una tale eccezione, può essere formulata soltanto alla duplice condizione che gli elementi di fatto posti a fondamento della eccezione emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività, vietate in sede di legittimità e che sulla questione non si sia formato il giudicato.