(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, la tardivitą della notificazione del controricorso al ricorrente non ne determina l'inammissibilitą, se esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei legittimi contraddittori. (Nella specie, proposto dal Procuratore Generale Militare presso la Cassazione ricorso contro sentenza del Consiglio della Magistratura militare, il magistrato interessato aveva notificato tempestivamente il controricorso al Ministero della difesa, cui pure era stato notificato il ricorso).