(massima n. 1)
Non è ricorribile, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza con la quale il pretore, adito in possessorio ai sensi dell'art. 704, secondo comma, c.p.c. nel corso del giudizio petitorio, abbia negato i provvedimenti temporanei limitandosi a chiudere così la fase sommaria, senza rimettere espressamente le parti davanti al giudice del petitorio. Né conta che vi sia stata condanna alle spese del giudizio, atteso che, contro tale provvedimento, conclusivo della fase sommaria, è espressamente prevista l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., entro venti giorni dalla comunicazione, salvo che la parte, in mancanza di rimessione da parte del pretore, non ritenga di proseguire nel giudizio riassumendolo, per la seconda fase davanti al tribunale competente per il petitorio, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., nel qual caso, in quella sede, si potrà richiedere la revoca della pronuncia sulle spese. Invero, il provvedimento urgente di interdizione o di rigetto, del quale la decisione sulle spese è parte integrante, ha carattere strumentale rispetto al successivo giudizio ed è passibile, quindi, di revisione nella fase ordinaria relativa al merito possessorio. Non può, pertanto, considerarsi definitiva neppure la condanna alle spese, non essendo idonea a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato, sicché, neanche sotto tale profilo, il ricorso sarebbe ammissibile.