(massima n. 1)
L'attivitą svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare indicazione e riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze della relazione in questione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti.