(massima n. 1)
Il ricorso in Cassazione per omesso esame di una domanda o pronuncia su domanda non proposta, configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., e cioè un errore di natura processuale, perché il giudice, alterando taluno degli elementi obbiettivi di identificazione dell'azione (causa petendi e petitum), o introducendone un nuovo, nega ad una delle parti il bene richiesto o ne attribuisce uno diverso, e determina il potere dovere della Corte di Cassazione di procedere all'esame diretto degli atti. Invece il ricorso per errata interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, comportando l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, costituisce in tipico accertamento di fatto, censurabile dalla Cassazione, se il ricorrente denuncia quale canone ermeneutico è stato violato, soltanto se la motivazione è giuridicamente o logicamente viziata.