(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'art. 420, nono e undicesimo comma, c.p.c., che prescrive al cancelliere o alla parte pił diligente di notificare al terzo chiamato in causa il ricorso introduttivo, la costituzione del convenuto e l'ordine giudiziale di chiamata, non comporta alcuna nullitą, ma solo l'obbligo del giudice di fissare un nuovo termine per io compimento degli atti omessi.