(massima n. 1)
A seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, competente a conoscere in primo grado delle controversie di lavoro (diverse da quelle di cui all'articolo 133 D.L.vo n. 51 del 1988) č il tribunale in composizione monocratica e la natura della controversia incide soltanto sul rito applicabile e non pił sulla competenza; pertanto, č inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione, essendo venuta meno la condizione di ammissibilitą costituita dalla possibilitą di scelta fra due giudici diversi, cioč non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.