(massima n. 1)
In base al disposto dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., a soddisfare l'onere della prova non è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo dal convenuto, ma è altresì necessario che questi indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in tutto o in parte impedito; né lo stesso convenuto, inottemperante a tale onere, può poi lamentare che il giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori conferitigli dal successivo art. 421 c.p.c., non abbia preso in esame il documento ritualmente prodotto e non vi abbia ravvisato una prova utile alla sua difesa. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rilevato che la datrice di lavoro convenuta in giudizio per l'annullamento di un licenziamento disciplinare, dopo avere in primo grado depositato una lettera di addebito, aveva deciso di adoperarla come prova della avvenuta contestazione solo in secondo grado).