(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, fatto valere in giudizio dall'assicurato il diritto a conseguire una rendita in relazione ad uno specifico infortunio, il medesimo non può chiedere per la prima volta in appello la cumulativa valutazione anche delle preesistenti inabilità (nella specie relative al medesimo apparato), sul presupposto della loro derivazione lavorativa, al fine di contrastare una quantificazione del danno derivante dall'infortunio operata in riferimento all'attitudine lavorativa quale ridotta per effetto di tali preesistenti inabilità, a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 1124 del 1965.