(massima n. 1)
La notificazione dell'appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, domicilio personale, anziché domicilio eletto, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.L.vo 546/92), determina non l'inesistenza, ma la semplice nullitą della notifica, ed impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio di detto destinatario, di ordinarne la rinnovazione, ex artt. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario, per effetto del rinvio di cui all'art. 1 secondo comma del citato D.L.vo 546/92.