(massima n. 1)
Il giudicato implicito può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella che si vuole risolta implicitamente sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile da non potersi decidere l'una senza aver prima deciso l'altra; sicché lo stesso non si configura quando la questione non decisa abbia una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto, tale che il giudice sia tenuto a pronunciarsi su di essa ai fini della esatta corrispondenza tra il decisum e il petitum. Tale autonomia è ravvisabile tra la questione della simulazione della locazione, dedotta, in via subordinata alla inopponibilità della locazione stessa, dal proprietario del bene — locato dal proprio dante causa — in base a titolo negoziale anteriore alla locazione, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile e la condanna del locatario al risarcimento dei danni, e la decisa questione della inopponibilità del contratto al proprietario medesimo, avuto riguardo alla diversa incidenza dei due istituti e alla diversità dei rispettivi presupposti, attenendo la simulazione essenzialmente ai rapporti tra le parti, la opponibilità della locazione ai rapporti esterni ai contraenti. Ne consegue che, in caso di omessa pronuncia sulla dedotta questione della simulazione nella decisione del giudice di prime cure relativa alla inopponibilità all'attore del contratto di locazione, con conseguente pronuncia satisfattoria delle ragioni dell'attore, non si configura una statuizione implicita sul carattere non simulato della locazione, e, quindi, della sua validità tra le parti (con conseguente esclusione dell'obbligo del locatario di risarcimento dei danni derivanti al proprietario dalla occupazione del bene, imputabile al dante causa sotto il profilo della inadempienza dell'obbligo di consegnare libero il bene alienato), suscettibile di passare in giudicato; sicché il proprietario, parte comunque vittoriosa, non è tenuto a proporre sul punto appello incidentale allo scopo di evitare la formazione di giudicato. Egli ha, invece, semplicemente l'onere di riproporre la questione in secondo grado per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo.