(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il pretore, adito ai sensi dell'art. 704, secondo comma, c.p.c., in pendenza del giudizio petitorio per il rilascio di un immobile, abbia ordinato la reintegrazione nella detenzione qualificata dello stesso, con decreto reso inaudita altera parte (disponendo la comparizione delle parti dinanzi a sé per la eventuale conferma, modifica o revoca del provvedimento), non è suscettibile di impugnazione per regolamento di competenza, ammissibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, ancorché emessi in forma diversa dalla sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo.