(massima n. 1)
La rinuncia agli atti del giudizio ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale č rinunzia di merito ed č immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio č necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia č fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilitā di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilitā maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.