(massima n. 1)
Con riferimento ad un ricorso incidentale per cassazione debbono ritenersi sussistenti i presupposti di validitą della c.d. fototrasmissione, voluti dall'art. 1 della legge n. 183 del 1993, qualora si lamenti la mancanza nella copia fotoriprodotta dell'atto della certificazione di conformitą all'originale da parte dell'avvocato trasmittente, nonché la circostanza che la procura apposta su di esso presenti firma e testo illeggibili, senza, tuttavia, sostenere che l'atto fotoriprodotto non sia conforme all'originale e che non provenga dalla parte indicata in epigrafe e dal suo difensore, ma assumendosi soltanto che quelle deficienze dell'atto trasmesso renderebbero impossibile ritenere sussistente l'anterioritą della procura al ricorso cui accede e che, quindi, questo atto sarebbe carente di procura. Infatti, la circostanza che la procura sia contenuta nell'atto originale fa ritenere che essa sia stata conferita all'uopo e l'autentica del difensore certifica adeguatamente la sua provenienza.