(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, anche nel rito introdotto dalla legge 353/1990 l'inserzione di copia non autentica della sentenza impugnata nel fascicolo di ufficio di primo grado trasmesso dalla cancelleria del giudice a quo esclude l'improcedibilitā dell'appello (sempre che la controparte non ne contesti la conformitā all'originale), anche se la parte appellante non abbia prodotto copia autentica del detto provvedimento, senza che assuma, all'uopo, rilievo la mancata costituzione della parte appellata (che, attraverso il suo comportamento processuale, si č posta nella condizione di non poter disconoscere Ģespressamenteģ la conformitā dell'atto all'originale).