(massima n. 1)
La competenza per materia del giudice adito si determina sulla base della domanda proposta dall'attore e dei fatti posti a suo fondamento, mentre le eccezioni del convenuto possono, al più, costituire fonte (residuale) di ulteriore convincimento del giudice, ma non anche condurre all'individuazione di una diversa competenza sulla base di elementi incompatibili con la domanda. Nella ipotesi in cui, con la domanda, l'attore chieda, poi, l'accertamento di un certo rapporto giuridico, ovvero il riconoscimento di diritti rispetto ai quali l'esistenza di quel rapporto si pone in termini di presupposto necessario, il giudice non può, ai fini dell'indagine sulla competenza, verificare la concreta esistenza del rapporto così affermato (ovvero qualificarlo in modo diverso ed incompatibile con la pretesa fatta valere), ma deve rimettersi alle sole affermazioni dell'istante, onde pervenire alla decisione di merito (affermando, o negando, l'esistenza del rapporto stesso).