(massima n. 1)
Poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie della citazione devono essere sottoscritte dalla parte che sta in giudizio personalmente, il difetto di sottoscrizione della copia dell'atto di citazione notificata e di quella inserita nel fascicolo d'ufficio č causa di inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio atteso che la sottoscrizione č elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso.