(massima n. 1)
La sentenza di cassazione con rinvio č vincolante anche con riguardo all'individuazione delle parti del processo, e, pertanto, rende inammissibile l'atto di riassunzione in sede di rinvio, ove proposto da un soggetto che in base ad essa risulti estraneo al giudizio di legittimitā, ma non anche nel caso in cui l'atto di riassunzione sia proposto dalla medesima persona giuridica individuata come parte dalla sentenza di cassazione, la quale abbia soltanto mutato la sua denominazione.