(massima n. 1)
Il bando di concorso indetto per l'assunzione, in regime privatistico, di personale, all'esito di determinate procedure selettive, costituisce un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore di coloro i quali si siano utilmente collocati nella graduatoria, la conclusione del contratto stesso. Pertanto, in caso di mancata assunzione dei vincitori, sorge a carico del proponente una responsabilitą contrattuale per inadempimento e quindi l'obbligo di risarcire il danno, senza che, ai fini dell'imputabilitą dell'inadempimento stesso, possano assumere rilevanza gli stati soggettivi della buona fede o del convincimento di non essere tenuto all'assunzione.