(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento di competenza avverso la sospensione del processo disposta dal giudice ai sensi dell'art. 337 c.p.c. per aver rilevato la pendenza tra le stesse parti del giudizio di appello avverso una sentenza resa su questione parzialmente identica – nella specie il lavoratore aveva instaurato il primo processo impugnando il licenziamento per mancanza di giustificato motivo; il secondo per vizi formali dell'atto risolutivo – perché tale sospensione è discrezionale e opportuna per economia processuale, considerando che l'accoglimento dell'appello, ancorché per altro titolo, farebbe venir meno l'interesse alla prosecuzione del secondo giudizio.