(massima n. 1)
La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto (nella specie rilevante ai fini dell'applicazione, riguardo all'azione diretta a far valere la garanzia per difetti e difformità dell'opera, della prescrizione annuale ex art. 2226, secondo comma, c.c. o della prescrizione biennale ex art. 1667, terzo comma), si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Né, in difetto di questo requisito, è sufficiente ad escludere la figura contrattuale dell'appalto la modesta entità delle opere.