(massima n. 1)
È rilevabile di ufficio, anche in Cassazione, l'inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione passiva e violazione dell'art. 111 c.p.c., se proposto nei confronti di un soggetto diverso da quello che, per la legge intervenuta dopo la costituzione dell'obbligazione, deve adempierla. (Nella specie la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza emessa il 22 settembre 1995, proposto da un creditore di una U.S.L. per debiti anteriori al 1992, nei confronti della A.S.L. ad essa subentrata, essendo invece obbligata ad adempiere, ai sensi dell'art. 6 legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Regione a cui apparteneva la U.S.L.).