(massima n. 1)
Nelle procedure concorsuali sottoposte a regime privatistico, in cui il bando di concorso costituisce un'offerta al pubblico, l'interesse dei concorrenti idonei non utilmente collocati in graduatoria all'assunzione è di mero fatto — salvo il sopravvenire di circostanze quali la dichiarazione di decadenza di vincitori, che determinino il cosiddetto scorrimento della graduatoria —, e di per sé non è idoneo a radicare un loro diritto neanche un accordo tra sindacati e il datore di lavoro circa l'assunzione degli idonei, il quale deve ritenersi volto a favorire l'occupazione e non ad attribuire diritti a soggetti specificamente interessati, a meno che non risulti la volontà di una pattuizione contrattuale a favore di detti terzi. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di rigetto, sulla base del riportato principio e del rilievo che i concorrenti interessati non avevano neanche prodotto il testo dell'accordo, né allegato di essere iscritti ai sindacati stipulanti).