(massima n. 1)
Anche da una sentenza parziale che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell'accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio consegue senza che si renda necessario attendere il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza la caducazione degli atti di esecuzione gią compiuti in conseguenza della originaria esecutivitą del decreto.