(massima n. 1)
La nullitą della notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario incompetente preclude il decorso del termine breve di impugnazione. (Nella specie la sentenza del Consiglio di Stato impugnata per cassazione era stata notificata in Roma a mezzo del servizio postale da ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Parma unitamente ad un ricorso, per l'esecuzione di giudicato, alla Sezione di Parma del tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna, in violazione dei limiti alla competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario posti dagli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959).