(massima n. 1)
Il bando di concorso indetto da un ente pubblico economico per l'assunzione, in regime privatistico, di personale — che costituisce un'offerta al pubblico — è un atto unilaterale incondizionatamente libero, salvo il rispetto di norme inderogabili di legge fra le quali sono da ricomprendere i principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Ne consegue che tali principi devono considerarsi violati nell'ipotesi in cui l'ente, per escludere dall'assunzione un aspirante risultato vincitore, si avvalga di una disposizione regolamentare interna non trasfusa né richiamata nel bando di concorso, trattandosi di norma non conosciuta né conoscibile dal candidato. (Nel caso di specie l'Enel aveva ritenuto l'inidoneità fisica di un vincitore di un concorso per «operai addetti a lavori di squadra» che faceva uso di lenti, sulla base di una disposizione, dettata dallo stesso ente ma non prevista nel bando di concorso, che prescriveva una vista naturale di 7/10 in ciascun occhio senza correzione).