(massima n. 1)
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437, secondo comma c.p.c. (richiamato dall'art. 447 bis per le controversie in materia di locazione) concerne soltanto le eccezioni in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili di ufficio, e non anche le eccezioni cosiddette improprie o mere difese volte soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi di istruzione esperiti in primo grado. La ritenuta inammissibilitą delle cosiddette eccezioni improprie comporta un vizio di motivazione della sentenza impugnata e non un error in procedendo ed assume rilievo invalidante solo quando sia decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.