(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, salvo che la necessità sorga dalla sentenza di Cassazione, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità. (Nella specie la S.C., cassando la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio che aveva accolto la domanda di indennità di occupazione non costituente oggetto del precedente giudizio che verteva sull'indennità di esproprio, ha affermato che la domanda di indennità di occupazione non può essere considerata accessoria rispetto a quella di indennità di esproprio, essendo l'occupazione e l'espropriazione fenomeni ontologicamente diversi, anche se l'indennità dovuta per la prima è commisurabile all'importo liquidabile per l'indennità relativa alla seconda).