(massima n. 1)
Per il combinato disposto del secondo comma dell'art. 814 e del secondo comma, prima ipotesi, dell'art. 810 c.p.c., la competenza in ordine alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti agli arbitri è attribuita al Presidente del tribunale «nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato», sede che, ai sensi del successivo art. 816 c.p.c., è stabilita dalle parti ovvero, qualora queste non abbiano provveduto al riguardo, dagli stessi arbitri nella loro prima riunione. Per quanto concerne, invece, la nozione di «luogo di stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria», di cui all'art. 814, secondo comma, seconda ipotesi, c.p.c., essa non si rende pertinente in materia, avendo essa riguardo alla sola ipotesi di mancata determinazione della sede dell'arbitrato ad opera delle parti interessate ed alla conseguente competenza del Presidente del tribunale di quel luogo a conoscere della domanda della parte che ha preso l'iniziativa di promuovere il giudizio arbitrale, in nomina dell'arbitro per la controparte che non vi abbia provveduto.