(massima n. 1)
In sede di decisione sul ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, a seguito di una precedente cassazione con rinvio e dell'enunciazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c., del quale il giudice di rinvio abbia fatto applicazione, deve escludersi che nel vigente ordinamento processuale la Corte di cassazione possa «revocare» o «modificare» tale principio, perché erroneo.